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Commercio elettronico diretto e indiretto

Vediamo qua'è la differenza tra commercio elettronico diretto e commercio elettronico indiretto e i riflessi per quanto riguarda l'iva.







Dal punto di vista della "filiera" commerciale, il Commercio Elettronico può riguardare tutte le fasi e le transazioni di tipo informativo, documentale, contrattuale, fino alla regolazione finanziaria del rapporto, con l'esclusione della consegna fisica dei beni materiali trattati, che può essere definita Commercio Elettronico "indiretto".

Se tali consegne comprendono anche la consegna on-line di beni e servizi immateriali (software, prodotti di editoria elettronica, video, servizi informativi, ecc.), parleremo di Commercio Elettronico "diretto".


Il commercio elettronico indiretto

Il “commercio elettronico indiretto”, consta in un semplice ordinativo di spesa, cui seguirà una regolare fattura attestante la vendita.

L’ordine verrà evaso attraverso i tradizionali canali di consegna. Tre sono le fattispecie rilevanti ai fini dell’applicazione dell’IVA.

Se il venditore è un soggetto residente in Italia ed il bene si trova nel territorio dello Stato, l’acquisto sconta l’IVA nel territorio nazionale, poiché qui imponibile.

Qualora, invece, il cedente sia un operatore residente in uno Stato membro dell’Unione europea ed il bene provenga da uno Stato dell’Unione, si configura un acquisto intracomunitario.

Se il venditore, infine, è un soggetto extracomunitario ed il bene proviene da uno Stato non appartenente alla comunità europea, l’operazione deve considerarsi un’importazione.

Nei primi due casi, l’acquirente residente che esercita un’attività d’impresa, arte o professione, trascriverà la fattura d’acquisto nel registro degli acquisti.

Se, invece, la merce è di provenienza comunitaria, l’acquirente, dopo aver numerato ed integrato la fattura con l’indicazione del controvalore in Lire, dovrà annotarla, ai sensi del D.L. 30 agosto 1992, n. 331, nel registro delle fatture emesse e in quello degli acquisti, indicando anche il corrispettivo dell’operazione espresso in valuta estera.

Resta inteso che, qualora sussistano i particolari requisiti richiesti dal D.L. 30 agosto 1992, n. 331, l’acquisto sarà regolamentato secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria in tema di vendite per corrispondenza.

Nell’ipotesi in cui, infine, l’operazione configuri, come abbiamo visto sopra, un’importazione, l’IVA relativa andrà versata, insieme ai dazi, in dogana.
Il commercio elettronico diretto

Un'altra modalità per ottenere un bene via INTERNET si realizza quando si acquista un bene immateriale ossia un bene che non necessita, per essere trasferito, di un supporto fisico,
ma che può essere trasferito per via telematica.

è ciò che si verifica, ad esempio, per i programmi software scaricabili direttamente dai siti Web.

In questo caso si pone il dubbio se ciò che viene trasmesso può essere qualificato come
una cessione di un bene o, piuttosto, una prestazione di servizi.

Attualmente, secondo l'Amministrazione finanziaria, la diversa qualificazione dipende dalle caratteristiche intrinseche del software: il software standardizzato - e, dunque, prodotto
in serie o avente un impiego generalizzato - deve essere considerato alla stregua di un qualsiasi bene materiale.

Un software personalizzato in base alle esigenze del committente deve, invece, qualificarsi come prestazione di un servizio.

Diversi sono i problemi connessi allo "scarico" di un software via INTERNET che, sotto il profilo fiscale, si possono presentare.

Se colui che cede il programma è un operatore italiano, sia che l'operazione si qualifichi quale cessione di beni o prestazione di servizi si tratta, in entrambi i casi, di un'operazione imponibile ai fini IVA.

L'eventuale applicazione dell'imposta nel nostro Stato, ovvero in quello di destinazione del bene o del servizio dipenderà dalla residenza del destinatario nonché dal luogo di utilizzo
del bene e/o del servizio acquistato.

Se il cedente è un operatore residente in un paese UE, è opportuno distinguere due casi:
se il programma software è standardizzato, qualificandosi l'operazione come una cessione di beni, sussiste, in capo all'acquirente nazionale soggetto passivo d'imposta, un acquisto intracomunitario;

b) se è un software personalizzato, invece, si configura una prestazione di servizi effettuata da un soggetto residente UE e avente quale committente un soggetto passivo d'imposta italiano.

L'imponibilità di tale operazione nel nostro territorio, pertanto, avverrà nel caso di utilizzo
del software nel territorio italiano.

Infine, nell'ipotesi in cui vi sia un'importazione, si deve ugualmente determinare la natura del programma in quanto il software standardizzato sconta l'IVA in dogana, sul valore complessivo del supporto comprendente anche il prezzo dei dati e delle istruzioni ivi contenute.

Per quello personalizzato, la base imponibile è costituita dal valore della prestazione di servizi acquisita.


è d'immediata evidenza, soprattutto in quest'ultimo caso, la difficoltà cui va incontro colui che opera mediante INTERNET che, dopo aver scaricato un programma da un sito, dovrebbe, secondo le attuali disposizioni di legge, recarsi in dogana per regolarizzare l'acquisto.

Rilevanti appaiono anche le potenzialità evasive del commercio elettronico, solo se si consideri la possibilità di effettuare transazioni anonime o sotto pseudonimo, con l'eventualità di utilizzare la moneta elettronica che permette di effettuare il pagamento per via telematica senza passare attraverso gli intermediari finanziari o bancari.





Commercio elettronico


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Dr.Maurizio Cucchiara
autore del corso:
"Internet da Zero e Posta Elettronica"
disponibile on line su questo sito
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Formazione per il Web
http://www.mc2.it/html/internet.html


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