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CCNL Alimentari industria

Declaratorie professionali del CCNL (Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro) dei lavoratori del settore alimentaristi industrie e tabella di sintesi. Accordo 5 giugno 1999 in vigore per la parte normativa dal 1 giugno 1999 al 31 dicembre 2003.







CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE

Art. 26 - Classificazione dei lavoratori.

I  lavoratori  sono inquadrati in una classificazione unica di 8  livelli sulla base di declaratorie articolate.

Fermo  restando  tale sistema di classificazione, le parti, al fine di rispondere  a specifiche esigenze organizzative  connesse  allo  sviluppo tecnologico  conseguito   nel settore  e alle   prevedibili   ulteriori
innovazioni, riconoscono l'importanza della valorizzazione delle  risorse umane come obiettivo  strategico  fondamentale per  il  mantenimento  e l'accrescimento dei livelli di competitività e di efficienza  dei diversi
sistemi aziendali.

In tale ottica le parti  convengono  sull'opportunità  che a  livello aziendale,  a far  data  dall'1.1.00, si possa procedere, a  fronte  di innovazioni tecnologiche e/o organizzative, ad esami congiunti che,  sulla base della polivalenza (intesa come intervento su più posizioni di lavoro) e  della polifunzionalità (intesa come esercizio di attività complementari quali coordinamento, conduzione, controllo, manutenzione e qualità) siano finalizzati  alla definizione, anche in via sperimentale,  di  modelli di riferimento che consentano una valutazione di nuove posizioni di lavoro in termini rispondenti alle mansioni effettivamente esplicate.

Ove, a  seguito del  confronto di cui sopra, vengano individuate  nuove posizioni professionali, le parti a livello aziendale  definiranno gli inquadramenti conseguenti secondo la griglia classificatoria del  vigente
sistema di classificazione contrattuale. Sono fatte salve le disposizioni e le soluzioni già definite sulla materia a livello aziendale, nonché per i VV.PP. quanto previsto all'art. 1  del Protocollo aggiuntivo al CCNL.

Le eventuali controversie sull'applicazione dell'inquadramento, cosi come l'inquadramento del personale derivante da innovazioni tecnologiche e/o nell'organizzazione  del lavoro che comportino modifiche  di  mansioni, saranno oggetto di contrattazione tra la Direzione aziendale e la RSU o il Comitato  esecutivo della  stessa e, per i Viaggiatori  o Piazzisti, le rappresentanze  sindacali di cui  agli  artt. 18 e  19  del   relativo
Protocollo.

DECLARATORIE

1° livello super quadri.

Appartengono a  questo  livello i lavoratori che, oltre  a possedere  i requisiti e  le  caratteristiche proprie del 1° livello e  una notevole esperienza acquisita a seguito di prolungato esercizio delle funzioni sono preposti   al  coordinamento  e controllo  delle   attività  di   unità organizzative od operative di fondamentale importanza per l'azienda  e di rilevante complessità  ed articolazione. Tali funzioni direttive  sono svolte con ampia discrezionalità ed autonomia nei limiti delle  direttive generali  impartite dai  dirigenti dell'azienda o  dai titolari della medesima.

1° livello super non quadri (decorrenza 1.1.88).

Responsabile della  ricerca,  dello studio e  della realizzazione  di importanti  innovazioni nelle aree delle tecnologie del  prodotto  e del processo produttivo.

1° livello (ex impiegati).

Appartengono a questo livello i lavoratori amministrativi e tecnici  con capacità e funzioni direttive e che abbiano discrezionalità di poteri  con facoltà d'iniziativa per  il  buon  andamento di determinate  attività
aziendali, nei  limiti delle direttive generali impartite dai lavoratori del 1° livello  super o dai dirigenti d'azienda o  dai titolari della medesima.

Nota a verbale.

Nell'ambito  di   quanto  previsto  dalla declaratoria   si  riconferma l'inquadramento nel  1° livello dei responsabili dei  servizi agricolo, amministrativo, chimico e tecnico del settore saccarifero; in tutti  gli
altri  settori saranno  inquadrati nel 1° livello  il  responsabile  del l'analisi   di  sistemi per  l'elaborazione  elettronica di dati, il ricercatore scientifico, il responsabile sviluppo prodotti.

2° livello (ex impiegati, ex intermedi).

Appartengono a questo livello:

- i  lavoratori  con funzioni di concetto, sia tecnici che amministrativi,   con compiti  di controllo e coordinamento che comportano iniziativa  ed  autonomia  per il buon andamento di determinate attività aziendali  con   limitata discrezionalità di poteri; - il   Viaggiatore   o Piazzista  di  1a  categoria (ex  2a   categoria   impiegatizia) e cioè l'impiegato di concetto, comunque denominato, assunto   stabilmente da un'azienda con l'incarico di viaggiare per la trattazione  con  la clientela e la ricerca della stessa, per il collocamento degli  articoli per i quali ha avuto l'incarico.


3° livello A (ex impiegati, ex intermedi, ex operai).

Appartengono a questo livello i lavoratori, che oltre a possedere tutti  i requisiti e le caratteristiche proprie del 3° livello:

- svolgono attività complesse di carattere tecnico o amministrativo  per   l'esecuzione  delle quali si richiedono una preparazione professionale  specifica e un consistente periodo di pratica lavorativa. Tali attività   sono  svolte in assenza  di  livelli di  coordinamento esecutivo, in   condizioni  di autonomia operativa e facoltà d'iniziativa adeguate che  presuppongono  la  conoscenza delle normative, delle procedure e  delle   tecniche operative alle stesse applicabili; - guidano, controllano  e coordinano con  autonomia nell'ambito  delle   proprie funzioni, squadre di altri lavoratori;

- eseguono con elevato grado di autonomia e con l'apporto di  particolare   competenza tecnico-pratica, interventi ad elevato grado di difficoltà di   aggiustaggio, attrezzamento, montaggio, revisione e collaudo di impianti   complessi ed effettuano modifiche strutturali sugli stessi;- a seguito di prolungata esperienza di lavoro acquisita nell'esercizio della mansione, in condizioni di autonomia operativa e con facoltà d'iniziativa svolgono attività complesse di carattere tecnico-produttivo conducendo e controllando, con interventi risolutivi per garantire la qualità del prodotto in termini di caratteristiche chimico-fisiche, gusto, igienicità ed aspetto, più impianti particolarmente complessi ed effettuando sugli stessi con gli opportuni coordinamenti le operazioni di messa a punto e pronto intervento di manutenzione senza ricorrere agli
specialisti di officina (decorrenza 1.1.88).

3° livello (ex impiegati, ex operai).

Appartengono a questo livello:

- i  lavoratori che svolgono negli uffici attività di carattere tecnico  o amministrativo interne o esterne, per l'esecuzione delle quali si richiede   una specifica preparazione professionale ed adeguato tirocinio e che  si
  svolgono   in  condizioni  di  autonomia esecutiva, ma senza poteri d'iniziativa; - i  lavoratori  altamente specializzati che, in condizioni  di  autonomia operativa,  svolgono  attività per l'esecuzione delle  quali occorrono conoscenze ed esperienze tecnico-professionali inerenti la tecnologia del  processo produttivo e/o  l'interpretazione di schemi costruttivi  e funzionali, nonché i lavoratori che, in possesso dei requisiti di cui sopra, conducono  e controllano impianti di produzione  particolarmente   complessi;

- il   Viaggiatore   o Piazzista  di  2a  categoria (ex  3a   categoria   impiegatizia) e cioè l'impiegato d'ordine, comunque denominato, assunto  stabilmente dall'azienda con l'incarico di collocare gli articoli trattati dalla medesima, anche quando provveda contemporaneamente alla loro diretta consegna.


Nota a verbale per l'industria saccarifera.

Per i lavoratori già denominati "maestri d'opera" viene confermata la nota a verbale all'art. 4, CCNL 29.7.76, salva l'attribuzione, alla decorrenza prevista, al 3° livello A di coloro tra essi che abbiano acquisito quelle
caratteristiche di maggior professionalità per tale livello  richieste in declaratoria.

4° livello (ex impiegati, ex operai).

Appartengono a questo livello:

- i  lavoratori  che svolgono negli uffici attività esecutiva di natura   tecnica o amministrativa che richiedono particolare preparazione e pratica   d'ufficio o corrispondente esperienza di lavoro;- i  lavoratori specializzati che svolgono attività tecnico-pratiche nelle   operazioni  di manutenzione o di conduzione di impianti di produzione o  macchine complesse e con capacità di regolazione e messa a punto;

- i  lavoratori specializzati che in possesso delle caratteristiche di cui   ai precedenti capoversi svolgono analoghe attività nella distribuzione o in altri settori aziendali, nonché, con decorrenza 1.1.88, i lavoratori specializzati   che  avendo  acquisito professionalità  specifica   per   prolungato  esercizio nella mansione, operano normalmente su tutte le macchine semplici per la lavorazione e il confezionamento, curando anche la loro messa a punto ed effettuando, oltre il cambio  dei formati, interventi di ordinaria manutenzione.


5° livello (ex impiegati, ex operai).

Appartengono   a questo livello  i lavoratori che  svolgono  attività amministrative  d'ufficio di natura esecutiva  semplice  con procedure prestabilite;  lavoratori che nei reparti di produzione o di distribuzione
conducono, con le necessarie regolazioni, macchine per la lavorazione, il confezionamento e la movimentazione di merci e prodotti; lavoratori che svolgono attività produttive semplici nonché gli aiutanti dei  livelli
superiori; lavoratori che per effetto di quanto previsto  agli  ultimi  3 commi del presente articolo passano dal 6° al 5° livello.


6° livello (ex operai).

Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono attività inerenti al  processo produttivo per abilitarsi alle quali non occorrono conoscenze professionali,  ma è sufficiente un periodo di pratica e  gli addetti al carico  e scarico; i lavoratori non addetti al processo produttivo che svolgono  attività manuali semplici per le quali non occorrono  conoscenze professionali  o che  eseguono lavori di semplice manovalanza,  anche se svolti nei reparti di produzione o magazzini.

 
TABELLA DI SINTESI NORMATIVA del CCNL ALIMENTARISTI INDUSTRIA




Periodo di prova

Liv. i e 1S: 6 mesi; liv. 2-3-3A: 3 mesi; liv. 4-5: 1 mese; liv. 6: 12 gg. lavorativi. (Per il settore saccarifero, 6 gg. per gli op., 6 mesi per gli imp. dei liv. 1 e lS, 3 mesi per gli imp. degli altri livelli).

Divisori

Giornaliero. 26 Orario. 173 (174 per il settore saccarifero).

Mensilità contrattuali

14

Indennità varie

Il c.c.n.l. prevede l'erogazione, ricorrendone i presupposti, delle seguenti indennità: premio per obiettivi, indennità di funzione (quadri), indennità di maneggio denaro, indennità istruzione figli (esclusa per i settori stabiliti dal c.c.n.l.), indennità di disagio, rischio macchina (viaggiatori e piazzisti), indennità di trasferta, indennità di trasferimento, maggiorazioni di zona (settore saccarifero), gratifica venticinquennale (settore saccarifero).

Orario di lavoro

39 ore settimanali (normalmente distribuite su 5 giorni) con assorbimento di un numero di ore di permesso per riduzione annua pari ad un'ora per ogni settimana con orario a 39 ore. Per i turnisti, 40 ore.

Ferie e permessi

Ferie. 22 gg. lavorativi, per orario distribuito su 5 gg.; 26 gg. lavorativi, per orario distribuito su 6 gg. (in ogni caso 173 ore). Una durata diversa è prevista per il settore saccarifero. Riduzione annua. 76 ore (commisurate ad un orario di 40 ore settimanali), da cui vanno detratte quelle necessarie per la realizzazione dell'orario a 39 ore settimanali. (Per i turnisti, i viaggiatori e piazzisti e i lavoratori delle centrali del latte municipalizzate sono previste riduzioni d'orario diverse). Ex festività. 32 ore annue.

Malattia

Conservazione del posto. 6 mesi nell'arco di 17 mesi (anzianitò di servizio fino a 5 anni), 12 mesi nell'arco di 24 mesi (anzianitò superiori), più eventuali 8 mesi di aspettativa non retribuita. Trattamento economico. 100% della retribuzione per i primi 6 mesi, 50% fino alla scadenza del periodo di comporto. Il trattamento è interamente a carico dell'azienda per gli impiegati, per gli operai e per gli intermedi si realizza mediante integrazione dell'indennità Inps. (Una disciplina diversa è prevista per i viaggiatori e piazzisti e per il settore saccarifero).

Gravidanza e Puerperio

Per il periodo di astensione obbligatoria, integrazione dell'indennità Inps fino a concorrenza dell'intera retribuzione.

Congedo matrimoniale

Durata. 15 giorni consecutivi (per il settore saccarifero, 15 gg. per gli imp., 12 gg. per gli op.) Trattamento economico. Impiegati: la retribuzione relativa al periodo di congedo è interamente a carico dell'azienda. Intermedi e operai: integrazione dell'assegno Inps fino a concorrenza della normale retribuzione (per il settore saccarifero, fino a 96 ore della normale retribuzione).

Preavviso

Operai: 6 gg. di calendario (fino al 4° anno di servizio); 12 gg. di calendario (oltre il 4° anno). Intermedi: i diversi termini di preavviso corrispondono a diverse anzianità di servizio (fino a 5 anni, da 6 a 10, oltre i 10): liv. 2: 20 gg., 45 gg., 60 gg.; liv. 3A: 15 gg., 30 gg., 45 gg. Impiegati: i diversi termini di preavviso corrispondono a diverse anzianità di servizio (fino a 4 anni, da5 a 10, oltre i 10): liv. JS e 1: 2 mesi, 3 mesi, 4 mesi; liv. 2: 1 mese, 45 gg., 2 mesi; altri livelli: 15 gg., i mese, 45 gg. Il preavviso decorre dalla metà o dalla fine di ciascun mese, In caso di dimissioni il periodo è ridotto alla metà.

(Sono stabiliti termini di preavviso diversi per i viaggiatori e piazzisti e per i settori saccarifero, birra e malto, macellazione e lavorazione specie avicole).

Lavoro a tempo determinato

Limiti numerici. 10% dei lavoratori a tempo indeterminato. È comunque possibile stipulare fino a 10 contratti. Malattia. Conservazione del posto. 4 mesi nei limiti della scadenza del termine. Trattamento economico. Per gli operai l'integrazione aziendale è corrisposta limitatamente al periodo di erogazione dell'indennita Inps (e non oltre la scadenza del termine).

Lavoro interinale

Limiti numerici. In media trimestrale, 10% dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato. E comunque consentita la stipulazione di almeno 10 contratti.

Apprendistato

Apprendisti assunti dal 1° gennaio 1999. Qualifiche ammesse. Livelli 5, 4, 3, 3A e 2. Durata. Rispettivamente, per i livelli di cui sopra, 18, 30, 36, 42 e 48 mesi. Periodo di prova. Massimo 4 settimane. Formazione esterna. 120 ore annue retribuite ovvero 80 ore qualora l'apprendista sia in possesso di titolo di studio inerente al profilo pro. fessionale da conseguire o di attestato di qualifica idoneo rispetto all'attività da svolgere. Malattia. Conservazione del posto e corresponsione del 50% della normale retribuzione per 6 mesi ogni anno (entro i limiti di durata del rapporto).

Formazione e lavoro

Qualifiche ammesse. Livelli superiori al 4°, per il conseguimento di professionalità elevate; livello 4° e 5°, per il conseguimento di professionalità intermedie.




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