CCNL Alimentari industria
Declaratorie professionali del CCNL (Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro) dei lavoratori del settore alimentaristi industrie e tabella di sintesi. Accordo 5 giugno 1999 in vigore per la parte normativa dal 1 giugno 1999 al 31 dicembre 2003.
CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
Art. 26 - Classificazione dei lavoratori.
I lavoratori sono inquadrati in una classificazione unica di 8 livelli sulla base di declaratorie articolate.
Fermo restando tale sistema di classificazione, le parti, al fine di rispondere a specifiche esigenze organizzative connesse allo sviluppo tecnologico conseguito nel settore e alle prevedibili ulteriori
innovazioni, riconoscono l'importanza della valorizzazione delle risorse umane come obiettivo strategico fondamentale per il mantenimento e l'accrescimento dei livelli di competitività e di efficienza dei diversi
sistemi aziendali.
In tale ottica le parti convengono sull'opportunità che a livello aziendale, a far data dall'1.1.00, si possa procedere, a fronte di innovazioni tecnologiche e/o organizzative, ad esami congiunti che, sulla base della polivalenza (intesa come intervento su più posizioni di lavoro) e della polifunzionalità (intesa come esercizio di attività complementari quali coordinamento, conduzione, controllo, manutenzione e qualità) siano finalizzati alla definizione, anche in via sperimentale, di modelli di riferimento che consentano una valutazione di nuove posizioni di lavoro in termini rispondenti alle mansioni effettivamente esplicate.
Ove, a seguito del confronto di cui sopra, vengano individuate nuove posizioni professionali, le parti a livello aziendale definiranno gli inquadramenti conseguenti secondo la griglia classificatoria del vigente
sistema di classificazione contrattuale. Sono fatte salve le disposizioni e le soluzioni già definite sulla materia a livello aziendale, nonché per i VV.PP. quanto previsto all'art. 1 del Protocollo aggiuntivo al CCNL.
Le eventuali controversie sull'applicazione dell'inquadramento, cosi come l'inquadramento del personale derivante da innovazioni tecnologiche e/o nell'organizzazione del lavoro che comportino modifiche di mansioni, saranno oggetto di contrattazione tra la Direzione aziendale e la RSU o il Comitato esecutivo della stessa e, per i Viaggiatori o Piazzisti, le rappresentanze sindacali di cui agli artt. 18 e 19 del relativo
Protocollo.
DECLARATORIE
1° livello super quadri.
Appartengono a questo livello i lavoratori che, oltre a possedere i requisiti e le caratteristiche proprie del 1° livello e una notevole esperienza acquisita a seguito di prolungato esercizio delle funzioni sono preposti al coordinamento e controllo delle attività di unità organizzative od operative di fondamentale importanza per l'azienda e di rilevante complessità ed articolazione. Tali funzioni direttive sono svolte con ampia discrezionalità ed autonomia nei limiti delle direttive generali impartite dai dirigenti dell'azienda o dai titolari della medesima.
1° livello super non quadri (decorrenza 1.1.88).
Responsabile della ricerca, dello studio e della realizzazione di importanti innovazioni nelle aree delle tecnologie del prodotto e del processo produttivo.
1° livello (ex impiegati).
Appartengono a questo livello i lavoratori amministrativi e tecnici con capacità e funzioni direttive e che abbiano discrezionalità di poteri con facoltà d'iniziativa per il buon andamento di determinate attività
aziendali, nei limiti delle direttive generali impartite dai lavoratori del 1° livello super o dai dirigenti d'azienda o dai titolari della medesima.
Nota a verbale.
Nell'ambito di quanto previsto dalla declaratoria si riconferma l'inquadramento nel 1° livello dei responsabili dei servizi agricolo, amministrativo, chimico e tecnico del settore saccarifero; in tutti gli
altri settori saranno inquadrati nel 1° livello il responsabile del l'analisi di sistemi per l'elaborazione elettronica di dati, il ricercatore scientifico, il responsabile sviluppo prodotti.
2° livello (ex impiegati, ex intermedi).
Appartengono a questo livello:
- i lavoratori con funzioni di concetto, sia tecnici che amministrativi, con compiti di controllo e coordinamento che comportano iniziativa ed autonomia per il buon andamento di determinate attività aziendali con limitata discrezionalità di poteri; - il Viaggiatore o Piazzista di 1a categoria (ex 2a categoria impiegatizia) e cioè l'impiegato di concetto, comunque denominato, assunto stabilmente da un'azienda con l'incarico di viaggiare per la trattazione con la clientela e la ricerca della stessa, per il collocamento degli articoli per i quali ha avuto l'incarico.
3° livello A (ex impiegati, ex intermedi, ex operai).
Appartengono a questo livello i lavoratori, che oltre a possedere tutti i requisiti e le caratteristiche proprie del 3° livello:
- svolgono attività complesse di carattere tecnico o amministrativo per l'esecuzione delle quali si richiedono una preparazione professionale specifica e un consistente periodo di pratica lavorativa. Tali attività sono svolte in assenza di livelli di coordinamento esecutivo, in condizioni di autonomia operativa e facoltà d'iniziativa adeguate che presuppongono la conoscenza delle normative, delle procedure e delle tecniche operative alle stesse applicabili; - guidano, controllano e coordinano con autonomia nell'ambito delle proprie funzioni, squadre di altri lavoratori;
- eseguono con elevato grado di autonomia e con l'apporto di particolare competenza tecnico-pratica, interventi ad elevato grado di difficoltà di aggiustaggio, attrezzamento, montaggio, revisione e collaudo di impianti complessi ed effettuano modifiche strutturali sugli stessi;- a seguito di prolungata esperienza di lavoro acquisita nell'esercizio della mansione, in condizioni di autonomia operativa e con facoltà d'iniziativa svolgono attività complesse di carattere tecnico-produttivo conducendo e controllando, con interventi risolutivi per garantire la qualità del prodotto in termini di caratteristiche chimico-fisiche, gusto, igienicità ed aspetto, più impianti particolarmente complessi ed effettuando sugli stessi con gli opportuni coordinamenti le operazioni di messa a punto e pronto intervento di manutenzione senza ricorrere agli
specialisti di officina (decorrenza 1.1.88).
3° livello (ex impiegati, ex operai).
Appartengono a questo livello:
- i lavoratori che svolgono negli uffici attività di carattere tecnico o amministrativo interne o esterne, per l'esecuzione delle quali si richiede una specifica preparazione professionale ed adeguato tirocinio e che si
svolgono in condizioni di autonomia esecutiva, ma senza poteri d'iniziativa; - i lavoratori altamente specializzati che, in condizioni di autonomia operativa, svolgono attività per l'esecuzione delle quali occorrono conoscenze ed esperienze tecnico-professionali inerenti la tecnologia del processo produttivo e/o l'interpretazione di schemi costruttivi e funzionali, nonché i lavoratori che, in possesso dei requisiti di cui sopra, conducono e controllano impianti di produzione particolarmente complessi;
- il Viaggiatore o Piazzista di 2a categoria (ex 3a categoria impiegatizia) e cioè l'impiegato d'ordine, comunque denominato, assunto stabilmente dall'azienda con l'incarico di collocare gli articoli trattati dalla medesima, anche quando provveda contemporaneamente alla loro diretta consegna.
Nota a verbale per l'industria saccarifera.
Per i lavoratori già denominati "maestri d'opera" viene confermata la nota a verbale all'art. 4, CCNL 29.7.76, salva l'attribuzione, alla decorrenza prevista, al 3° livello A di coloro tra essi che abbiano acquisito quelle
caratteristiche di maggior professionalità per tale livello richieste in declaratoria.
4° livello (ex impiegati, ex operai).
Appartengono a questo livello:
- i lavoratori che svolgono negli uffici attività esecutiva di natura tecnica o amministrativa che richiedono particolare preparazione e pratica d'ufficio o corrispondente esperienza di lavoro;- i lavoratori specializzati che svolgono attività tecnico-pratiche nelle operazioni di manutenzione o di conduzione di impianti di produzione o macchine complesse e con capacità di regolazione e messa a punto;
- i lavoratori specializzati che in possesso delle caratteristiche di cui ai precedenti capoversi svolgono analoghe attività nella distribuzione o in altri settori aziendali, nonché, con decorrenza 1.1.88, i lavoratori specializzati che avendo acquisito professionalità specifica per prolungato esercizio nella mansione, operano normalmente su tutte le macchine semplici per la lavorazione e il confezionamento, curando anche la loro messa a punto ed effettuando, oltre il cambio dei formati, interventi di ordinaria manutenzione.
5° livello (ex impiegati, ex operai).
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono attività amministrative d'ufficio di natura esecutiva semplice con procedure prestabilite; lavoratori che nei reparti di produzione o di distribuzione
conducono, con le necessarie regolazioni, macchine per la lavorazione, il confezionamento e la movimentazione di merci e prodotti; lavoratori che svolgono attività produttive semplici nonché gli aiutanti dei livelli
superiori; lavoratori che per effetto di quanto previsto agli ultimi 3 commi del presente articolo passano dal 6° al 5° livello.
6° livello (ex operai).
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono attività inerenti al processo produttivo per abilitarsi alle quali non occorrono conoscenze professionali, ma è sufficiente un periodo di pratica e gli addetti al carico e scarico; i lavoratori non addetti al processo produttivo che svolgono attività manuali semplici per le quali non occorrono conoscenze professionali o che eseguono lavori di semplice manovalanza, anche se svolti nei reparti di produzione o magazzini.
Periodo di prova
Liv. i e 1S: 6 mesi; liv. 2-3-3A: 3 mesi; liv. 4-5: 1 mese; liv. 6: 12 gg. lavorativi. (Per il settore saccarifero, 6 gg. per gli op., 6 mesi per gli imp. dei liv. 1 e lS, 3 mesi per gli imp. degli altri livelli).
Divisori
Giornaliero. 26 Orario. 173 (174 per il settore saccarifero).
Mensilità contrattuali
14
Indennità varie
Il c.c.n.l. prevede l'erogazione, ricorrendone i presupposti, delle seguenti indennità: premio per obiettivi, indennità di funzione (quadri), indennità di maneggio denaro, indennità istruzione figli (esclusa per i settori stabiliti dal c.c.n.l.), indennità di disagio, rischio macchina (viaggiatori e piazzisti), indennità di trasferta, indennità di trasferimento, maggiorazioni di zona (settore saccarifero), gratifica venticinquennale (settore saccarifero).
Orario di lavoro
39 ore settimanali (normalmente distribuite su 5 giorni) con assorbimento di un numero di ore di permesso per riduzione annua pari ad un'ora per ogni settimana con orario a 39 ore. Per i turnisti, 40 ore.
Ferie e permessi
Ferie. 22 gg. lavorativi, per orario distribuito su 5 gg.; 26 gg. lavorativi, per orario distribuito su 6 gg. (in ogni caso 173 ore). Una durata diversa è prevista per il settore saccarifero. Riduzione annua. 76 ore (commisurate ad un orario di 40 ore settimanali), da cui vanno detratte quelle necessarie per la realizzazione dell'orario a 39 ore settimanali. (Per i turnisti, i viaggiatori e piazzisti e i lavoratori delle centrali del latte municipalizzate sono previste riduzioni d'orario diverse). Ex festività. 32 ore annue.
Malattia
Conservazione del posto. 6 mesi nell'arco di 17 mesi (anzianitò di servizio fino a 5 anni), 12 mesi nell'arco di 24 mesi (anzianitò superiori), più eventuali 8 mesi di aspettativa non retribuita. Trattamento economico. 100% della retribuzione per i primi 6 mesi, 50% fino alla scadenza del periodo di comporto. Il trattamento è interamente a carico dell'azienda per gli impiegati, per gli operai e per gli intermedi si realizza mediante integrazione dell'indennità Inps. (Una disciplina diversa è prevista per i viaggiatori e piazzisti e per il settore saccarifero).
Gravidanza e Puerperio
Per il periodo di astensione obbligatoria, integrazione dell'indennità Inps fino a concorrenza dell'intera retribuzione.
Congedo matrimoniale
Durata. 15 giorni consecutivi (per il settore saccarifero, 15 gg. per gli imp., 12 gg. per gli op.) Trattamento economico. Impiegati: la retribuzione relativa al periodo di congedo è interamente a carico dell'azienda. Intermedi e operai: integrazione dell'assegno Inps fino a concorrenza della normale retribuzione (per il settore saccarifero, fino a 96 ore della normale retribuzione).
Preavviso
Operai: 6 gg. di calendario (fino al 4° anno di servizio); 12 gg. di calendario (oltre il 4° anno). Intermedi: i diversi termini di preavviso corrispondono a diverse anzianità di servizio (fino a 5 anni, da 6 a 10, oltre i 10): liv. 2: 20 gg., 45 gg., 60 gg.; liv. 3A: 15 gg., 30 gg., 45 gg. Impiegati: i diversi termini di preavviso corrispondono a diverse anzianità di servizio (fino a 4 anni, da5 a 10, oltre i 10): liv. JS e 1: 2 mesi, 3 mesi, 4 mesi; liv. 2: 1 mese, 45 gg., 2 mesi; altri livelli: 15 gg., i mese, 45 gg. Il preavviso decorre dalla metà o dalla fine di ciascun mese, In caso di dimissioni il periodo è ridotto alla metà.
(Sono stabiliti termini di preavviso diversi per i viaggiatori e piazzisti e per i settori saccarifero, birra e malto, macellazione e lavorazione specie avicole).
Lavoro a tempo determinato
Limiti numerici. 10% dei lavoratori a tempo indeterminato. È comunque possibile stipulare fino a 10 contratti. Malattia. Conservazione del posto. 4 mesi nei limiti della scadenza del termine. Trattamento economico. Per gli operai l'integrazione aziendale è corrisposta limitatamente al periodo di erogazione dell'indennita Inps (e non oltre la scadenza del termine).
Lavoro interinale
Limiti numerici. In media trimestrale, 10% dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato. E comunque consentita la stipulazione di almeno 10 contratti.
Apprendistato
Apprendisti assunti dal 1° gennaio 1999. Qualifiche ammesse. Livelli 5, 4, 3, 3A e 2. Durata. Rispettivamente, per i livelli di cui sopra, 18, 30, 36, 42 e 48 mesi. Periodo di prova. Massimo 4 settimane. Formazione esterna. 120 ore annue retribuite ovvero 80 ore qualora l'apprendista sia in possesso di titolo di studio inerente al profilo pro. fessionale da conseguire o di attestato di qualifica idoneo rispetto all'attività da svolgere. Malattia. Conservazione del posto e corresponsione del 50% della normale retribuzione per 6 mesi ogni anno (entro i limiti di durata del rapporto).
Formazione e lavoro
Qualifiche ammesse. Livelli superiori al 4°, per il conseguimento di professionalità elevate; livello 4° e 5°, per il conseguimento di professionalità intermedie.
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