CCNL Colf
Declaratorie professionali del CCNL (Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro) dei lavoratori del settore lavoro domestico e tabella di sintesi. Accordo 8 marzo 2001 in vigore per la parte normativa dal 8 marzo 2001 al 7 marzo 2005.
Categorie dei lavoratori.
I prestatori di lavoro si suddividono in 4 categorie:
1a categoria super.
Vi appartengono coloro che attestino professionalità specifica sul piano pratico operativo e che, svolgendone le mansioni, siano in possesso di un diploma specifico o attestato professionale riconosciuto dallo Stato o
enti pubblici;
1a categoria.
Vi appartengono coloro che con piena autonomia e responsabilità presiedano all'andamento della casa per esplicito incarico delegato dal datore di lavoro, o comunque svolgano mansioni per le quali occorra una specifica elevata competenza professionale (ad esempio: addetto alla compagnia, istitutore, puericultore, governante, direttore di casa, maggiordomo, capo cuoco o chef, infermiere diplomato generico, assistente geriatrico).
2a categoria.
Vi appartengono coloro che svolgono mansioni relative alla vita familiare con la necessaria specifica capacità professionale (ad esempio: assistente all'infanzia o baby sitter, autista, cuoco, cameriere, guardarobiere,
addetto alla stiratura, custode o portinaio di ville o case private, lavoratore generico che abbia compiuto il periodo di servizio di cui al successivo art. 12 e ogni altro lavoratore che non rientri nella 1a super,
nella 1a o nella 3a categoria).
3a categoria.
Vi appartengono i prestatori di lavoro generico che non abbiano compiuto il periodo di servizio di cui al successivo art. 12. Vi appartengono, inoltre, coloro che svolgono mansioni esecutive prettamente manuali o di
fatica (ad esempio: addetto esclusivamente alle pulizie, addetto al giardino per lavori di manutenzione ordinaria, aiuto di cucina, addetto alla lavanderia, stalliere, assistente agli animali domestici).
Art. 11 - Mansioni plurime.
Il lavoratore addetto allo svolgimento di mansioni plurime ha diritto all'inquadramento nel livello corrispondente alla mansione prevalente e al relativo trattamento retributivo.
Art. 12 - Passaggio dalla 3a alla 2a categoria.
Il lavoratore generico passa automaticamente dalla 3a alla 2a categoria con le seguenti modalità:
- dopo 3 anni di servizio se l'assunzione avviene prima del compimento del 16° anno d'età;
- dopo 2 anni di servizio se l'assunzione avviene tra il 16° anno d'età e prima del compimento del 18°;
- dopo 14 mesi per tutti gli altri casi.
Per il raggiungimento dei periodi sopra citati, il lavoratore deve aver compiuto almeno 6 mesi presso lo stesso datore di lavoro. Il possesso di uno specifico attestato professionale riconosciuto comporta la riduzione
di 1 anno per il passaggio di categoria.
Art. 13 - Discontinue prestazioni assistenziali d'attesa notturna.
Al personale non infermieristico espressamente assunto per discontinue prestazioni assistenziali di attesa notturna all'infanzia, ad anziani, a portatori di handicap o ammalati, sarà corrisposta la retribuzione
prevista dalla tabella C allegata al presente contratto, qualora la durata della prestazione sia interamente ricompresa tra le ore 20 e le 8, fermo restando quanto previsto dal successivo art. 17 nonché l'obbligo di
corresponsione della prima colazione, della cena e di un'idonea sistemazione per la notte.
L'assunzione ai sensi del precedente comma dovrà risultare da apposito atto sottoscritto dalle parti; in tale atto devono essere indicate l'ora d'inizio e quella di cessazione dell'assistenza e il suo carattere di
prestazione discontinua. Art. 14 - Prestazioni esclusivamente d'attesa.
Al personale assunto esclusivamente per garantire la presenza notturna, sarà corrisposta la retribuzione prevista dalla tabella D allegata al presente contratto, qualora la durata della presenza stessa sia
interamente ricompresa tra le ore 21 e le 8, fermo restando l'obbligo di consentire al lavoratore il completo riposo notturno in un alloggio idoneo.
Qualora venissero richieste al lavoratore prestazioni diverse dalla presenza, queste non saranno considerate lavoro straordinario, bensì retribuite aggiuntivamente in base alla tabella B (2a categoria) allegata
al presente contratto, con le eventuali maggiorazioni contrattuali e limitatamente al tempo effettivamente impiegato.
L'assunzione dovrà risultare da apposito atto sottoscritto e scambiato dalle parti.
Come si legge una busta paga
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