CCNL metalmeccanici
Declaratorie professionali del CCNL dei lavoratori metalmeccanici e tabella di sintesi
1 CATEGORIA
Appartengono a questa categoria:
— i lavoratori che svolgono attività produttive semplici per abilitarsi alle quali non occorrono conoscenze professionali, ma è sufficiente un periodo minimo di pratica;
— i lavoratori che svolgono attività manuali semplici non direttamente collegate al processo produttivo per le quali non occorrono conoscenze professionali;
— i lavoratori che svolgono attività manuali semplici non direttamente collegate al processo produttivo per le quali non occorrono conoscenze professionali: inservienti o simili.
2 CATEGORIA
Appartengono a questa categoria:
— i lavoratori che svolgono attività per abilitarsi alle quali occorrono un breve periodo di pratica e conoscenze professionali di tipo elementare;
— i lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attività amministrative che non richiedono in modo particolare preparazioni, esperienza e pratica di ufficio. Lavoratori che conducono, alimentano sorvegliano una o più macchine operatrici automatiche o semiautomatiche attrezzate.
Guidamacchine attrezzate
Lavoratori che eseguono montaggi semplici a serie anche su linea.
Montatore
Lavoratori che effettuano controlli semplici con strumenti preregolati e/o predisposti.
Collaudatore
Lavoratori che conducendo impianti provvedono alla loro alimentazione e sorveglianza.
Addetto conduzione impianti
Lavoratori che sulla base di precise istruzioni provvedono alla sorveglianza ed alla eventuale alimentazione di macchine operatrici appartenenti ad un sistema automatizzato con guida computerizzata, attraverso semplici ed elementari segnalazioni di anomalie riscontrabili mediante indicazioni elementari del sistema informativo e/o segnalazioni visive o acustiche.
Addetto impianti sistemi automatizzati
Lavoratori che coadiuvando lavoratori di categoria superiore, eseguono in fase di apprendimento lavori semplici di costruzione o di montaggio di attrezzature, di macchinario, di impianti, o loro parti, oppure eseguono attività ausiliare nell'attrezzamento di macchinario o in operazioni similari.
Allievo attrezzista
Lavoratori che, coadiuvando lavoratori di categoria superiore, eseguono in fase di apprendimento lavori semplici di manutenzione di macchinari o di impianti.
Allievo manutentore
Lavoratori che eseguono saldature a punto e a rotella.
Saldatore
Lavoratori che eseguono lavori a mano ripetitivi o semiripetitivi per la formatura di anime o forme semplici.
Forinatore a mano
Animista a mano
Lavoratori che eseguono la costruzione di casse o gabbie di imballaggio in legno di semplice fattura e/o loro parti.
Cassaio
Lavoratori che eseguono a bordo di mezzi a conduzione semplice il trasporto di materiale provvedendo alle operazioni di carico e scarico.
Conduttore mezzi di trasporto
Lavoratori che manovrano gru effettuando operazioni semplici per il sollevamento, il trasporto, il deposito di materiale, macchinario, ecc.; ovvero lavoratori che eseguono imbragaggi semplici di materiale ecc. guidandone il sollevamento, il trasporto, il deposito.
Gruista
Imbragatore
Lavoratori che, seguendo istruzioni precise e dettagliate e secondo procedure prestabilite, svolgono, nell' ambito dei settori amministrativi attività di servizio con compiti esecutivi semplici quali ad esempio:
dattilografia/stenodattilo grafia compiti semplici di ufficio perforazione di schede meccanografiche verifica di schede meccanografiche centralinista telefonico
Custodi, fattorini, uscieri, lavoratori con compiti di vigilanza o di sorveglianza del patrimonio aziendale.
3 CATEGORIA
4 CATEGORIA
5 CATEGORIA
6 CATEGORIA
7 CATEGORIA
8 CATEGORIA
Appartengono a questa categoria:
— i lavoratori che, oltre alle caratteristiche indicate nella declaratoria della 7a categoria ed a possedere notevole esperienza acquisita a seguito di prolungato esercizio delle funzioni, siano preposti ad attività di coordinamento di servizi, uffici, enti produttivi, fondamentali dell'azienda o che svolgono attività di alta specializzazione ed importanza ai fini dello sviluppo e della realizzazione degli obiettivi aziendali.
Lavoratori che, sulla base delle sole direttive generali, realizzano, nell'ambito del loro campo di attività, con la necessaria conoscenza dei settori correlati, studi di progettazione o di pianificazione operativa per il conseguimento degli obiettivi aziendali provvedendo alla loro impostazione e al loro sviluppo, realizzandone i relativi piani di lavoro, ricercando ove necessario sistemi e metodologie innovative e, se del caso, coordinando altri lavoratori. Ad esempio:
Progettista di complessi
Specialista di sistemi di elaborazione dati
Specialista di pianificazione aziendale
Specialista finanziario
Specialista amministrativo
Ricercatore
Specialista di approvvigionamenti
Quadri - Livello B Con riferimento a quanto previsto dalla legge n. 190/1985 sul riconoscimento giuridico dei quadri.
Appartengono a questa categoria:
— i lavoratori con funzioni direttive che siano preposti ad attività che implicano la responsabilità, il coordinamento ed il controllo di servizi ed aree fondamentali dell'azienda e che operino con ampia discrezionalità di poteri, al
fine di realizzare i programmi stabiliti dalla Direzione aziendale. Oppure la voratori che realizzino studi di progettazione o di pianificazione operativa, provvedendo alla loro impostazione, sviluppo e relativi completi piani di la voro, attraverso anche la ricerca di sistemi e metodologie innovative:
progettista di complessi;
specialista di pianificazione aziendale;
ricercatori.
9 CATEGORIA Appartengono a questa categoria:
— i lavoratori, con funzioni direttive che, fruendo di particolari deleghe, operano con ampia discrezionalità di poteri, in qualsiasi settore aziendale, per l'attuazione dei programmi stabiliti dalla direzione.
- Livello A
Con riferimento a quanto previsto dalla legge n. 190/1985 sul riconoscimento giuridico dei quadri.
Appartengono a questa categoria:
— i lavoratori con funzioni direttive che, contribuendo ai processi di definizione degli obiettivi di impresa, attraverso strategie e gestione delle risorse aziendali e fruendo di particolari deleghe, operano con carattere di continuità, ampia discrezionalità di poteri e autonomia decisionale, per la realizzazione degli obiettivi dell'azienda.
Periodo di prova
Operai: 12 gg. di effettivo lavoro, impiegati: 6 mesi (7 e 6 cat.) o 3 mesi (altre cat.), ridotti rispettivamente a 3 e 2 mesi per gli amministrativi e i tecnici che, con mansioni analoghe, abbiano prestato servizio per almeno un biennio presso altre aziende (che esercitano la stessa attività, nel caso dei tecnici).
Divisori
Giornaliero: 26 Orario: 173.
Mensilità contrattuali
13
Indennità varie
Il c.c.n.l. prevede l'erogazione, ricorrendone i presupposti, delle seguenti indennità: indennità di funzione (quadri), elemento retributivo di professionalità (operai 50), premio di risultato, indennità di maneggio denaro, indennità di alta montagna e di sottosuolo, indennità per disagiata sede, indennità di trasferta.
Orario di lavoro
40 ore settimanali.
Lavoro straordinario e notturno
Percentuali di maggiorazione. Straordinario: prime 2 ore, 25%; ore successive, 30%; festivo (oltre le 8 ore), 55%; festivo con riposo compensativo (oltre le 8 ore), 35%; notturno, 50%; notturno festivo (oltre le 8 ore), 75%; notturno festivo con riposo compensativo (oltre le 8 ore), 55%; oltre le 2 ore al sabato (con orario settimanale dal lunedi al venerdi), 50%. Notturno: fino alle ore 22, 20%; oltre le ore 22, 30%; festivo, 60%; festivo con riposo compensativo, 35%. Festivo: 50%; con riposo compensativo, 10%. Per i lavoratori a turni il c.c.n.l. fissa percentuali diverse. Base di computo. Per gli impiegati: minimo, contingenza, scatti di anzianità e aumenti di merito; per gli operai: paga base di fatto.
Ferie e permessi
Ferie. Operai: 4 settimane, impiegati: anzianitò fino a 10 anni, 4 settimane; da li a 18 anni, 4 sett. e 1 g.; oltre 18 anni, 5 settimane (una settimana corrisponde a 6 giorni lavorativi (40 ore); in caso di orario settimanale su 5 giorni, il coefficiente per il computo delle ferie è 1,2). Riduzione annua. 72 ore; ulteriori 8 ore sono concesse nelle aree e settori indicati dal cenI. Per il settore siderurgico, 92 ore (il c.c.n.l. prevede per i turnisti particolari modalità di fruizione della riduzione d'orario). Ex festività. 4 gruppi di 8 ore annui.
Malattia
Conservazione del posto. 6 mesi (anzianitò fino a 3 anni), 9 mesi (anzianitò da 4 a 6 anni) ovvero 12 mesi (anzianitò oltre i 6 anni) riferiti, in caso di più malattie, alle assenze complessivamente verificatesi nei 3 anni precedenti ogni nuovo ultimo episodio morboso, più eventuali 4 mesi di aspettativa non retribuita (in caso di malattia grave continuativa, ulteriore aspettativa non retribuita fino a 18 mesi continuativi). Il periodo di comporto viene aumentato del 50% nei casi previsti dal c.c.n.l.
Trattamento economico. Operai e intermedi: integrazione dell'indennità Inps fino a concorrenza del trattamento complessivo netto spettante ad un impiegato di eguale anzianità e per pari periodi di malattia, impiegati: trattamento economico interamente a carico dell'azienda, fino a concorrenza del 100% della retribuzione per i primi 2 mesi (anzianitò fino a 3 anni), 3 mesi (anzianitd da 4 a 6 anni), o 4 mesi (anzianitò oltre i 6 anni), e del 50% della retribuzione, rispettivamente per i 4, 6 e 8 mesi successivi (nei casi di aumento del periodo di comporto del 50%, valgono i diversi termini fissati dal c.c.n.l.). Il c.c.n.l. detta norme particolari in caso di pluralità di malattie.
Gravidanza e puerperio
Per il periodo di astensione obbligatoria, integrazione dell'indennità Inps fino a concorrenza della normale retribuzione.
Congedo matrimoniale
Durata. 15 giorni consecutivi. Trattamento economico. Impiegati: la retribuzione relativa è interamente a carico dell'azienda. Operai: integrazione dell'assegno Inps fino a 80 ore della retribuzione globale.
Preavviso
I diversi termini di preavviso corrispondono a diverse anzianità di servizio (fino a 5 anni, da 6 a 10 e oltre 10). Operai: 6 gg. (40 ore), 9 gg. (60 ore), 12 gg. (80 ore). (In caso di orario settimanale su 5 giorni, i giorni di preavviso sono riproporzionati in base al coefficiente 1,2, fermi restando i valori orari). Impiegati e intermedi (tali termini decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese): 2", 3", 4" categoria: 1 mese, 1 mese e 1/2, 2 mesi; 5" categoria: 1 mese e 1/2, 2 mesi, 2 mesi e 1/2; 6" e 7" categoria: 2 mesi, 3 mesi, 4 mesi.
Lavoro a tempo determinato
Limiti numerici. Unità produttive fino a 100 dipendenti: 10% dei lavoratori occupati a tempo indeterminato (al 31 dicembre dell'anno precedente); unità produttive con più di 100 dipendenti: 8% dei lavoratori di cui sopra, e comunque almeno 10.
Lavoro interinale
Limiti numerici. Nel quadrimestre (ovvero in 5 mesi per le aree svantaggiate del Mezzogiorno), 8% dei lavoratori occupati a tempo indeterminato, ovvero fino a 5 lavoratori (purché non si superi il totale dei dipendenti a tempo indeterminato)
Lavoro part-time
Lavoro supplementare. Limite massimo mensile: 50% della prestazione normalmente prevista; settimanale: 40 ore. Percentuale di maggiorazione: 10%.
Apprendistato
Qualifiche ammesse. Categorie 3, 4 e 5 (limitatamente alla qualifica di impiegato per personale in possesso di laurea). Durata. 30 mesi per la 3a categoria, 4 anni per le altre. Diversi periodi sono stabiliti dal cenI, in casi particolari. Periodo di prova. 20 gg. per mansioni operaie, 30 gg. per mansioni impiegatizie.
Operai: 12 gg. di effettivo lavoro, impiegati: 6 mesi (7 e 6 cat.) o 3 mesi (altre cat.), ridotti rispettivamente a 3 e 2 mesi per gli amministrativi e i tecnici che, con mansioni analoghe, abbiano prestato servizio per almeno un biennio presso altre aziende (che esercitano la stessa attività, nel caso dei tecnici).
Divisori
Giornaliero: 26 Orario: 173.
Mensilità contrattuali
13
Indennità varie
Il c.c.n.l. prevede l'erogazione, ricorrendone i presupposti, delle seguenti indennità: indennità di funzione (quadri), elemento retributivo di professionalità (operai 50), premio di risultato, indennità di maneggio denaro, indennità di alta montagna e di sottosuolo, indennità per disagiata sede, indennità di trasferta.
Orario di lavoro
40 ore settimanali.
Lavoro straordinario e notturno
Percentuali di maggiorazione. Straordinario: prime 2 ore, 25%; ore successive, 30%; festivo (oltre le 8 ore), 55%; festivo con riposo compensativo (oltre le 8 ore), 35%; notturno, 50%; notturno festivo (oltre le 8 ore), 75%; notturno festivo con riposo compensativo (oltre le 8 ore), 55%; oltre le 2 ore al sabato (con orario settimanale dal lunedi al venerdi), 50%. Notturno: fino alle ore 22, 20%; oltre le ore 22, 30%; festivo, 60%; festivo con riposo compensativo, 35%. Festivo: 50%; con riposo compensativo, 10%. Per i lavoratori a turni il c.c.n.l. fissa percentuali diverse. Base di computo. Per gli impiegati: minimo, contingenza, scatti di anzianità e aumenti di merito; per gli operai: paga base di fatto.
Ferie e permessi
Ferie. Operai: 4 settimane, impiegati: anzianitò fino a 10 anni, 4 settimane; da li a 18 anni, 4 sett. e 1 g.; oltre 18 anni, 5 settimane (una settimana corrisponde a 6 giorni lavorativi (40 ore); in caso di orario settimanale su 5 giorni, il coefficiente per il computo delle ferie è 1,2). Riduzione annua. 72 ore; ulteriori 8 ore sono concesse nelle aree e settori indicati dal cenI. Per il settore siderurgico, 92 ore (il c.c.n.l. prevede per i turnisti particolari modalità di fruizione della riduzione d'orario). Ex festività. 4 gruppi di 8 ore annui.
Malattia
Conservazione del posto. 6 mesi (anzianitò fino a 3 anni), 9 mesi (anzianitò da 4 a 6 anni) ovvero 12 mesi (anzianitò oltre i 6 anni) riferiti, in caso di più malattie, alle assenze complessivamente verificatesi nei 3 anni precedenti ogni nuovo ultimo episodio morboso, più eventuali 4 mesi di aspettativa non retribuita (in caso di malattia grave continuativa, ulteriore aspettativa non retribuita fino a 18 mesi continuativi). Il periodo di comporto viene aumentato del 50% nei casi previsti dal c.c.n.l.
Trattamento economico. Operai e intermedi: integrazione dell'indennità Inps fino a concorrenza del trattamento complessivo netto spettante ad un impiegato di eguale anzianità e per pari periodi di malattia, impiegati: trattamento economico interamente a carico dell'azienda, fino a concorrenza del 100% della retribuzione per i primi 2 mesi (anzianitò fino a 3 anni), 3 mesi (anzianitd da 4 a 6 anni), o 4 mesi (anzianitò oltre i 6 anni), e del 50% della retribuzione, rispettivamente per i 4, 6 e 8 mesi successivi (nei casi di aumento del periodo di comporto del 50%, valgono i diversi termini fissati dal c.c.n.l.). Il c.c.n.l. detta norme particolari in caso di pluralità di malattie.
Gravidanza e puerperio
Per il periodo di astensione obbligatoria, integrazione dell'indennità Inps fino a concorrenza della normale retribuzione.
Congedo matrimoniale
Durata. 15 giorni consecutivi. Trattamento economico. Impiegati: la retribuzione relativa è interamente a carico dell'azienda. Operai: integrazione dell'assegno Inps fino a 80 ore della retribuzione globale.
Preavviso
I diversi termini di preavviso corrispondono a diverse anzianità di servizio (fino a 5 anni, da 6 a 10 e oltre 10). Operai: 6 gg. (40 ore), 9 gg. (60 ore), 12 gg. (80 ore). (In caso di orario settimanale su 5 giorni, i giorni di preavviso sono riproporzionati in base al coefficiente 1,2, fermi restando i valori orari). Impiegati e intermedi (tali termini decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese): 2", 3", 4" categoria: 1 mese, 1 mese e 1/2, 2 mesi; 5" categoria: 1 mese e 1/2, 2 mesi, 2 mesi e 1/2; 6" e 7" categoria: 2 mesi, 3 mesi, 4 mesi.
Lavoro a tempo determinato
Limiti numerici. Unità produttive fino a 100 dipendenti: 10% dei lavoratori occupati a tempo indeterminato (al 31 dicembre dell'anno precedente); unità produttive con più di 100 dipendenti: 8% dei lavoratori di cui sopra, e comunque almeno 10.
Lavoro interinale
Limiti numerici. Nel quadrimestre (ovvero in 5 mesi per le aree svantaggiate del Mezzogiorno), 8% dei lavoratori occupati a tempo indeterminato, ovvero fino a 5 lavoratori (purché non si superi il totale dei dipendenti a tempo indeterminato)
Lavoro part-time
Lavoro supplementare. Limite massimo mensile: 50% della prestazione normalmente prevista; settimanale: 40 ore. Percentuale di maggiorazione: 10%.
Apprendistato
Qualifiche ammesse. Categorie 3, 4 e 5 (limitatamente alla qualifica di impiegato per personale in possesso di laurea). Durata. 30 mesi per la 3a categoria, 4 anni per le altre. Diversi periodi sono stabiliti dal cenI, in casi particolari. Periodo di prova. 20 gg. per mansioni operaie, 30 gg. per mansioni impiegatizie.
Metalmeccanici 3a categoria
lavoratori qualificati che svolgono attività richiedenti una specifica preparazione risultante da diploma di qualifica di istituti professionali o acquisita attraverso una corrispondente esperienza di lavoro;
Metalmeccanici 4a categoria
lavoratori qualificati che svolgono attività per l’esecuzione delle quali si richiedono: cognizioni tecnico-pratiche inerenti alla tecnologia del lavoro ed all’interpretazione del disegno, conseguite in istituti professionali o mediante istruzione equivalente, ovvero particolari capacità e abilità conseguite mediante il necessario tirocinio.
Metalmeccanici 5a categoria
lavoratori che compiono con maggiore autonomia esecutiva operazioni su apparati o attrezzature complessi che presuppongono la conoscenza della tecnologia specifica del lavoro e del funzionamento degli apparati stessi
Metalmeccanici 6a categoria
lavoratori sia tecnici che amministrativi che svolgono funzioni direttive o che richiedono particolare preparazione e capacità professionale con discrezionalità di poteri e con facoltà di decisione ed autonomia di iniziativa nei limiti delle sole direttive generali loro impartite.
Metalmeccanici 7a categoria
lavoratori che siano preposti ad attività di coordinamento di servizi, uffici, enti produttivi, fondamentali dell’azienda o che svolgono attività di alta specializzazione ed importanza ai fini dello sviluppo e della realizzazione degli obiettivi aziendali.
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