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Esempio lettera dimissioni

La lettera di dimissioni ha lo scopo di informare il datore di lavoro della volontà del lavoratore di risolvere il rapporto di lavoro e dovrà essere redatta in modo diverso in base alle diverse casistiche.







L'Art. 2118 del Codice Civile prevede che "Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, dando il preavviso (all'altra parte) nel termine e nei modi stabiliti dalle norme corporative, dagli usi o secondo equità. In mancanza di preavviso, il recedente è tenuto verso l'altra parte a un'indennità equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso..."

Questa è la situazione più generale, nella quale abbiamo un contratto di lavoro in essere a tempo indeterminato tra 2 parti: il lavoratore dipendente e il datore di lavoro; l'eventuale periodo di prova è stato superato e non occorrano eventi esterni gravi o particolari.

Da ricordare ai fini giuridici che la data in cui si producono gli effetti non è quella in cui il lavoratore spedisce la lettera, ma quella in cui il datore di lavoro la riceve e quindi viene messo a conoscenza della volontà di recesso del lavoratore dimissionario.

Un esempio di lettera di dimissioni adatto a questo caso generale è la seguente:

1. ESEMPIO LETTERA DI DIMISSIONI CON REGOLARE PREAVVISO

(SI PUO' FARE CON RACCOMANDATA A.R.  O CONSEGNARE A MANO IN UFFICIO PERSONALE)


                                                                         Al datore di lavoro
                                                                         (Spett.le azienda..)
                                                                         SEDE

Luogo e data

La presente per comunicare le mie irrevocabili dimissioni dal lavoro, per motivi personali e per dichiarare la mia disponibilità a prestare attività durante l'intero periodo di preavviso previsto dalla contrattazione collettiva che disciplina il rapporto, vale a dire per numero _______giorni (specificare se lavorativi o di calendario) dalla data odierna.

Firma del lavoratore.

(NOME e COGNOME del dipendente dimissionario)

In questo caso tutto quello che occorre sapere è il termine di preavviso da dare all'azienda (vedi CCNL, qualifica e anzianità, avendo cura di controllare se il contratto collettivo prevede che il preavviso decorri dall'inizio o dalla metà del mese ad esempio.)

Non occorre che il dipendente fornisca alcuna motivazione esplicita.


Se invece il dipendente non intende lavorare il periodo di preavviso, può comunque dimettersi naturalmente in qualsiasi momento, ma di norma deve accettare in questo caso che in busta paga gli venga trattenuta l'indennità di mancato preavviso, pari alla retribuzione equivalente alle giornate di preavviso non lavorate, a meno che non si tratti di dimissioni per giusta causa (vedi caso numero 3)


2. ESEMPIO LETTERA DI DIMISSIONI CON ESONERO DAL PREAVVISO

(SI PUO' FARE CON RACCOMANDATA A.R.  O CONSEGNARE A MANO IN UFFICIO PERSONALE)


                                                                         Al datore di lavoro
                                                                         (Spett.le azienda..)
                                                                         SEDE

Luogo e data

La presente per comunicare le mie irrevocabili dimissioni dal lavoro, per motivi personali.

Sarebbe per me estremamente difficile prestare attività lavorativa durante il periodo di preavviso previsto dalla contrattazione collettiva che disciplina il rapporto, vale a dire per numero _______ giorni (specificare se lavorativi o di calendario) dalla data odierna;

chiedo pertanto che, pur senza richiedermi l'indennità sostitutiva, sia esonerato parzialmente (ovvero: integralmente) dall'obbligo del preavviso e che - pertanto - il rapporto venga a cessare definitivamente il prossimo ________ (specificare la data esatta nella quale si intende che il rapporto cessi.)

Firma del lavoratore

(NOME e COGNOME del dipendente dimissionario)

L'orientamento giurisprudenziale prevalente (Cassazione, Sezione Lavoro, 13 giugno 1995, n.6645) prevede che le dimissioni del prestatore di lavoro cosituiscono un atto unilaterale irrevocabile, nel senso che, una volta poste in essere,il loro autore non può recedere unilateralmente da esse.

L'obbligo del preavviso non può essere preventivamente limitato od escluso dalla volontà delle parti; è stata, ad esempio, ritenuta illegittima la clausola di un contratto collettivo di diritto comune che dispensava, in via preventiva, il recedente dall'obbligo del preavviso.

Per contro, rientra nella libera disponibilità delle parti la regolamentazione dei successivi profili economici connessi allo scioglimento del rapporto, sicché resta pienamente legittima una previsione contrattuale che, fermo l'obbligo del preavviso, riconosca alla parte non recedente la facoltà di dispensare quella recedente dagli obblighi derivanti dall'istituto del preavviso stesso, tra cui la continuazione della prestazione lavorativa.

In altre parole la soluzione ottimale è che la regolazione del periodo di preavviso venga concordata tra le parti.

Un terzo caso che si può verificare è quello delle dimissioni per giusta causa, o dimissioni in tronco.

A differenza dei due casi precedenti, qui occorre che si sia verificato un fatto esterno e grave.

L' Art. 2119 del Codice Civile prevede che "Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se il contratto è a tempo determinato, o senza preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto.

Se il contratto è a tempo indeterminato, al prestatore di lavoro che recede per giusta causa compete l'indennità indicata nel 2° comma dell'articolo precedente. (Cioè l'Indennità di preavviso)

Non costituisce giusta causa di risoluzione del contratto il fallimento dell'imprenditore o la liquidazione coatta amministrativa dell'azienda."


3. ESEMPIO LETTERA DIMISSIONI PER GIUSTA CAUSA (art. 2119 Codice Civile)

(SI PUO' FARE CON RACCOMANDATA A.R.  O CONSEGNARE A MANO IN UFFICIO PERSONALE)


                                                                         Al datore di lavoro
                                                                         (Spett.le azienda..)
                                                                         SEDE

Luogo e data

La presente per comunicare le mie irrevocabili dimissioni dal lavoro e per dichiarare la mia indisponibilità a prestare attività durante il periodo di preavviso previsto dalla contrattazione collettiva che disciplina il rapporto.

Ritengo, infatti, che i motivi che mi inducono al recesso, vale a dire .............................(e qui occorre specificarli!), costituiscono una giusta causa di dimissioni, ai sensi dell'art. 2119 c.c.

Mentre informo che il rapporto di lavoro deve intendersi cessato a tutti gli effetti alla data odierna, chiedo pertanto che mi sia corrisposta, unitamente alle altre spettanze liquidatorie, anche l'indennità sostitutiva del preavviso.

Firma del lavoratore

(NOME e COGNOME del dipendente dimissionario)


Quindi in questo particolare caso, non soltanto il dipendente che si dimette non deve dare il preavviso, ma addirittura ha diritto a chiederne l'indennità sostitutiva, a carico del datore di lavoro.

Naturalmente spetterà alla magistratura eventualmente accertare se il fatto grave sussisteva veramente.

Bisogna citare anche l'orientamente giurisprudenziale che in questo caso si rifà alla Sentenza della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, 25 marzo 1996, n. 2632, che dice:

"La condotta del datore di lavoro idonea ad integrare la giusta causa di dimissioni non attribuisce al lavoratore gli stessi diritti previsti per il licenziamento ingiustificato o illegittimo dalla disciplina contrattuale o dalla legge che, con l'art. 2119 cod. civ., equipara al licenziamento le dimissioni per giusta causa solo agli effetti del preavviso; ciò in quanto nel caso di dimissioni, ancorché dovute a giusta causa, l'effetto risolutorio del rapporto si ricollega pur sempre ad un atto di volontà del lavoratore."

Particolare attenzione poi occorre fare in 2 casi spefici:

a. dimissioni durante la maternità o primo anno di età del bambino
.

b. dimissioni durante il periodo di prova

a. La richiesta di dimissioni presentata dalla lavoratrice o dal lavoratore durante il primo anno di vita del bambino o nel primo anno di accoglienza del minore adottato o in affidamento deve essere convalidata dal Servizio ispezione della direzione provinciale del lavoro.

b. Secondo l'Art. 2096 cod. civ., comma 3, durante il periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal contratto, senza obbligo di preavviso o d'indennità. Se, però, la prova è stabilita per un tempo minimo necessario, la facoltà di recesso non può esercitarsi prima della scadenza del termine.

4. ESEMPIO LETTERA DI DIMISSIONI DAL RAPPORTO IN PROVA

(SI PUO' FARE CON RACCOMANDATA A.R.  O CONSEGNARE A MANO IN UFFICIO PERSONALE)


                                                                         Al datore di lavoro
                                                                         (Spett.le azienda..)
                                                                         SEDE

Luogo e data

La presente per rassegnare le mie irrevocabili ed incondizionate dimissioni dal servizio; le stesse sono date con effetto immediato in quanto, poiché pende il periodo di prova, ciascuna delle parti può recedere dal rapporto senza preavviso.

Firma del lavoratore

(NOME e COGNOME del dipendente dimissionario)


Per completezza vediamo infine il caso di scioglimento del rapporto di lavoro per mutuo consenso tra il lavoratore e il datore di lavoro:


5. SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO PER MUTUO CONSENSO


Luogo e data

Si concorda tra le parti lo scioglimento per mutuo consenso del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato in essere tra le stesse, che pertanto si estingue alla data odierna, con esonero reciproco da qualsiasi obbligo di preavviso e della relativa indennità sostitutiva.


Firma del datore di lavoro
________________________

(TIMBRO E FIRMA LEGALE RAPPRESENTANTE)

Firma del lavoratore

________________________

(NOME E COGNOME DEL LAVORATORE)



L' art. 1372 cod. civ., comma 1, prevede che il  contratto di lavoro ha forza di legge tra le parti. Non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge.


CONCLUSIONI:

Le dimissioni (così come il licenziamento, per quanto concerne il recesso ad iniziativa del datore di lavoro) non sono, dunque, altro se non l'applicazione al contratto di lavoro subordinato di un principio giuridico di ordine generale in materia contrattuale; concretano, in sostanza, una forma di recesso legale e, cioè, il diritto potestativo attribuito dalla legge al lavoratore di liberarsi unilateralmente dal contratto di lavoro concluso.

Unica differenza tra licenziamento e dimissioni, sotto tale profilo, è che la posizione delle due parti del rapporto, ai fini dell'esercizio del diritto di recesso, non è paritaria: l'ampiezza del diritto di recesso attribuito al datore di lavoro (licenziamento) è, infatti, inferiore a quella del diritto di recesso attribuito al lavoratore (dimissioni).



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