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Il
lavoro interinale, staff leasing o contratto di somministrazione di
lavoro è un tipo di contratto di lavoro precario, che da
più garanzie al lavoratore di quanto non facciano altre forme di
lavoro precario.
Il lavoro interinale ora si chiama contratto di somministrazione ed è disciplinato dalla legge Biagi.
Fonte normativa: Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (artt. 20-28) Legge Biagi.
Il lavoro interinale è chiamato anche staff leasing e permette ad un datore di lavoro di richiedere prestazioni provenienti da agenzie o intermediari specializzati.
Il contratto di somministrazione è concluso tra un soggetto utilizzatore - impresa e un un soggetto somministratore -agenzia
Il lavoratore opera nell'interesse dell'utilizzatore ed è tenuto a seguirne le direttive.
Tramite agenzie di lavoro o intermediari il datore di lavoro richiede manodopera.
Il lavoratore rimane alle dipendenze dell'agenzia/intermediario.
L' azienda utilizzatrice sostiene il costo per l'affitto del lavoratore.
(vedi figura 1).
Le agenzie del lavoro per l'impiego (lavoro interinale) sono state introdotte in Italia con la legge 24/6/1997 (legge Treu), ecco le più importanti:
È possibile il ricorso alla somministrazione di lavoro a tempo indeterminato in caso di attività di:
-lavori di facchinaggio e pulizia -consulenza
e assistenza informatica, progettazione e manutenzione di reti, siti
internet, sistemi informatici, sviluppo di software, caricamento dati -trasporto di persone, macchinari, merci -gestione di biblioteche, archivi, magazzini, servizi di economato -consulenza direzionale, assistenza alla certificazione, programmazione delle risorse -gestione del personale, ricerca e selezione del personale -servizi di vigilanza e custodia -marketing, analisi di mercato, organizzazione della funzione commerciale -call-center -costruzioni edilizie all'interno degli stabilimenti -installazioni o smontaggio di impianti e macchinari -nuova attività in aree Obiettivo 1 regolamento (CE) n. 1260/1 999 Consiglio del 21 giugno 1999 -edilizia
e cantieristica navale che richiedono più fasi successive di
lavorazione, l'impiego di manodopera diversa per specializzazione di
quella normalmente impiegata nell'impresa -nei casi previsti dai contratti collettivi nazionali o territoriali
Il
lavoro interinale o contratto di somministrazione può essere
stipulato a tempo indeterminato oppure a tempo determinato.
Assunzione a tempo indeterminato
Il
lavoratore è a disposizione del somministratore/agenzia per i
periodi in cui non svolge attività lavorativa presso un
utilizzatore terzo
• ha diritto ad un'indennità mensile
di disponibilità, divisibile in quote orarie, corrisposta nei
periodi nei quali rimane in attesa di un altro lavoro presso terzi.
Assunzione a tempo determinato
È possibile il ricorso alla somministrazione di lavoro a tempo determinato:
-se
giustificato da ragioni aziendali di carattere tecnico, produttivo e
organizzativo (come per il contratto a tempo indeterminato)
-anche per attività ordinarie dell'azienda utilizzatrice
La stipulazione del contratto di somministrazione è vietata in caso di
- licenziamento collettivo - sostituzione di lavoratori in sciopero - mancata effettuazione della valutazione dei rischi da parte dell'utilizzatore - Sospensione dei rapporti o riduzione dell'orario di lavoro
Le
informazioni, la data d'inizio e la durata prevedibile
dell'attività lavorativa presso l'utilizzatore, sono comunicate
per iscritto al lavoratore da parte del somministratore all'atto della
stipulazione del contratto di lavoro o all'atto dell'invio presso
l'utilizzatore.
Contributi INPS e INAIL
Il
somministratore deve versare i contributi INPS E INAIL. I contributi e
premi Inail sono proporzionali al rischio lavorativo. Il contratto di somministrazione deve riportare:
a) l'autorizzazione rilasciata al somministratore b) il numero de lavoratori da somministrare c) le ragioni tecniche, produttive, organizzative d) eventuali rischi di salute del lavoratore e le misure di prevenzione e) la data di inizio e la durata prevista dal contratto f) le mansioni e l'inquadramento del lavoratore g) il luogo, orario e il trattamento economico e normativo h) l'assunzione dell'obbligo del pagamento diretto al lavoratore e del versamento dei contributi previdenziali i) l'obbligo dell'utilizzatore di rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali j) l'obbligo dell'utilizzatore di comunicare al somministratore il trattamento retributivo similare k)
assunzione dell'utilizzatore, in caso di inadempimento del
somministratore, del pagamento al lavoratore della retribuzione e dei
contributi previdenziali, fatto salvo il diritto di rivalsa verso il
somministratore.
Somministrazione irregolare e fraudolenta
E' prevista una sanzione in caso di contratto di somministrazione stipulato:
-con la finalità di eludere la legge o il contratto collettivo applicato al lavoratore (somministrazione fraudolenta)
-in violazioni di legge e difetti contrattuali mancanza di autorizzazione al somministratore, durata del contratto di somministrazione (somministrazione irregolare)
Detto
contratto è in parte simile al precedente lavoro interinale
(legge Treu), ma permette una maggiore flessibilità.
I lavoratori hanno diritto, a parità di mansioni, a un trattamento economico e normativo
•
non inferiore a quello dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore
sono esclusi dal trattamento economico paritario, i contratti di
somministrazione conclusi da soggetti privati autorizzati per programmi
di formazione, inserimento e riqualificazione professionale a favore
dei lavoratori svantaggiati
• i trattamenti retributivi e
contributi previdenziali spettanti al lavoratore sono dovuti in solido
dall'utilizzatore e dal somministratore.
I lavoratori possono
fruire di tutti i servizi al pari dei dipendenti dell'utilizzatore
esclusi quelli dovuti da iscrizione ad associazioni ecc o in base ad
una determinata anzianità di servizio.
I lavoratori devono essere informati
• sui rischi per la sicurezza e la salute connessi • sull'uso di attrezzature di lavoro per I' attività lavorativa • sui rischi specifici nel caso di mansioni che richiedano una sorveglianza medica speciale
Il datore di lavoro risponde nei confronti dei terzi dei danni a essi arrecati dal lavoratore nell'esercizio delle sue mansioni.
Il
datore di lavoro che adibisce il lavoratore a mansioni superiori o non
equivalenti a quelle risultanti dal contratto, deve dare comunicazione
scritta al somministratore con una copia al lavoratore,
-in caso
di mancanza, il datore di lavoro è unicamente responsabile per
il pagamento della differenza retributiva o al risarcimento del danno
procurato per aver assegnato al lavoratore una mansione inferiore a
quella prevista dal contratto.
L'esercizio del potere disciplinare spetta al somministratore, il datore di lavoro deve solo comunicare la contestazione.
I contributi per l'indennità di disponibilità sono versati per il loro effettivo ammontare.
L'assicurazione
contro gli infortuni e le malattie obbligatorie, sono determinati in
relazione al tipo e al rischio delle lavorazioni svolte.
I premi
e i contributi sono determinati in relazione al tasso medio, o medio
ponderato, stabilito per l'attività svolta dall'impresa
utilizzatrice, nella quale sono inquadrabili le lavorazioni svolte dai
lavoratori temporanei.
I pagamenti effettuati dal
somministratore, a titolo retributivo o di contribuzione previdenziale,
liberano il soggetto che ha utilizzato la prestazione dal debito fino a
concorrenza della somma pagata.
Forma del contratto
La
forma del contratto di somministrazione richiede la esplicita
previsione che la mancanza degli elementi più qualificanti del
contratto determina la nullità del medesimo, ed i lavoratori
interessati dal contratto nullo sono considerati dipendenti
dall'utilizzatore.
Le parti devono recepire le indicazioni contenute nei contratti collettivi.
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