I Sistemi di Informazioni Creditizie (SIC)
I sistemi di informazioni creditizie hanno la funzione di archivio dei dati sull’affidabilità finanziaria di persone e società. Possono essere enti pubblici, come la Centrale rischi della Banca d’Italia, o privati, come i Sic (Sistemi d’informazioni creditizie).
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Con molta probabilità il vostro nome e informazioni circa la vostra solvibilità sono inseriti, a vostra insaputa, in una banca dati finanziari.
Chi ha negato quei servizi ha l'obbligo di comunicarvi che in un Sic (Sistema di informazioni creditizie) ci sono quelle informazioni negative sul vostro conto.
Per vederci chiaro basta chiedere al Sic, o alla banca o all'intermediario, di conoscere i dati che vi riguardano.
Con la domanda per iscritto, anche via fax, va inviata anche la copia della carta d'identità e del codice fiscale.
Il facs-simile della domanda potrebbe essere il seguente:
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RICHIESTA DI ACCESSO AI DATI
----------------------------------------------------------------------------------
Luogo, Data
Spettle:......(Indicare la denominazione del Titolare del trattamento)
Oggetto: esercizio dei diritti dell'interessato di essere informato sull'esistenza di suoi dati personali presso archivi e sul trattamento che ne viene fatto.
Io sottoscritto ..., nato a ... il ..., residente in..., Codice fiscale ......
Chiedo di essere informato circa:
1. la conferma dell'esistenza o meno nel vostro archivio o sistema informativo di dati personali che mi riguardano, anche se non ancora registrati;
2. la comunicazione in forma intellegibile dei medesimi dati e della loro origine.
Firma
Si allega:
- copia di un documento d'identità
- copia del codice fiscale
------------------------------------------------------------------------------------
Nel giro di 15 giorni dal ricevimento della vostra richiesta, la risposta deve pervenirvi, a meno che non sia necessario svolgere verifiche e in questo caso sarete avvisati che riceverete le notizie richieste dopo 15 giorni al massimo.
Una volta venuti a conoscenza dei dati che vi riguardano, conservati nell'archivio, avete la possibilità di cancellarli, correggerli o integrarli, se risultassero non rispondenti alla verità.
Naturalmente le vostre correzioni vanno sostenute da documenti validi.
Il garante ha stabilito che l'accesso ai propri dati conservati nei Sic è gratuito con alcune
eccezioni.
Se, ad esempio, chi gestisce il Sic non ha trovato niente nella sua banca dati che riguardi l'interessato, quest'ultimo potrebbe dover pagare un contributo forfetario pari a 2,50 euro per la risposta fornita oralmente.
Non si paga nulla anche quando si pretende su floppy e cd-rom una copia dei dati rintracciati negli archivi.
Talvolta, però, la richiesta di cancellare o correggere dati potrebbe essere rifiutata.
In questo caso occorre rivolgersi all'Autorità garante per la Protezione dei Dati Personali e presentargli un reclamo o un ricorso (Piazza di Montecitorio, 121 00186 Roma; email garante@garanteprivacy.it oppure urp@garanteprivacy.it).
Comunemente si pensa che solo chi ha molti debiti o versa in condizioni economiche precarie sia inserito in queste banche dati finanziarie, mentre invece chiunque chieda credito o concluda acquisti a rate, rischia di finir per così dire "schedato".
Fino a poco tempo fa gli abusi da parte di chi gestiva quei dati erano innumerevoli.
Non era raro che a onesti cittadini, ignari di essere stati schedati, venissero negati prestiti, mutui o anche carte di credito, senza una vera e propria ragione se non un rifiuto immotivato da parte di qualche istituto di credito che lo aveva inserito in quel particolare archivio.
Come in un circolo vizioso una banca per ragioni che nulla hanno a che vedere con la solvibilità del cliente, gli negava un prestito; questo rifiuto finiva nella banca dati, a disposizione di altri istituti o finanziarie che a loro volta, se interpellati, negavano il credito.
Insomma, un poveretto, senza colpa nè peccato, era impossibilitato ad avvalersi dei servizi di una banca.
Non solo, non era raro che persino i suoi parenti più stretti, moglie, figli, genitori, finissero segnalati assieme a lui.
Gli abusi sono stati possibili fino al gennaio 2005, quando l'Autorità garante della privacy ha introdotto il Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati.
L'elemento più rilevante del codice deontologico è l'obbligo per i Sic di informare l'interessato prima di inserire il suo nome e le informazioni che lo riguardano nella banca dati e di tenere conto delle sue argomentazioni difensive.
Chi richiede un finanziamento ha un ulteriore diritto: gli deve essere consegnato, da parte di chi riceve la richiesta, un modulo dove vengono spiegati sia l'uso che verrà fatto di quei dati sia le istruzioni per far valere i propri diritti.
Prestate quindi attenzione, quando richiedete un prestito in banca, alla mole di fogli da firmare: controllatene attentamente il contenuto prima di apporre la vostra firma.
Se prima dell'avvento del codice deontologico, questi archivi finanziari conservavano il loro "bottino" informativo per 5 e più anni, adesso questo periodo è molto più breve, dai 12 ai 36 mesi, a seconda della gravità degli inadempimenti.
Se non vi sono ulteriori ritardi o mancati pagamenti, passato quel lasso di tempo, i dati sono eliminati dal sistema.
Talvolta anche solo aver chiesto credito ha come conseguenza l'essere segnalato nell'archivio, che in questo caso però conserva i dati per non più di 180 giorni; se poi la richiesta non viene esaudita, la cancellazione dall'archivio avviene dopo appena 30 giorni.
Nei sistemi di informazioni creditizie possono essere memorizzati solo i dati che riguardano i ritardi nei pagamenti e i mancati pagamenti rateali.
Altri dati sensibili, come lo stato di salute o di malattia dell'interessato o eventuali atti giudiziari, non possono entrare a far parte dell'archivio dei Sic.
In ogni caso, i dati raccolti non possono essere utilizzati per ricerche di mercato, pubblicità o vendita di prodotti e servizi.
Possono essere raccolti solo allo scopo di valutare la situazione finanziaria, l'affidabilità e la puntualità nei pagamenti di coloro che chiedono il credito.
I Sic stessi possono essere di due tipi:
il primo raccoglie solo informazioni di tipo negativo, ossia registra unicamente i ritardi superiori ai 120 giorni o i mancati pagamenti di non meno di 4 rate mensili;
l'altro invece registra sia gli aspetti negativi sia quelli positivi, ossia anche i pagamenti regolari e le richieste di finanziamento in corso.
In Italia il più noto tra i Sic che raccolgono solo dati negativi è il Ctc (già noto come centrale rischi - sito internet: http://www.ctconline.it/ )
I Sistemi di informazioni creditizie del secondo tipo - quelli che archiviano anche i dati positivi - più consultati sono Crif ed Experian.
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